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MOTORE INTERNO

Disposizioni WEEE

Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle  apparecchiature elettroniche ed elettrotecniche che rientrano  nelle  categorie individuate nell’allegato A:
Grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti  elettrici  ed elettronici (ad eccezione  degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni), giocattoli e apparecchiature  per lo sport e il tempo libero, dispositivi medicali (ad eccezione di  tutti i prodotti impiantati  e infettati), strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici


Definizioni rilevanti
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": 
le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE":
le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
c) “produttore”
colui che indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, fabbrica e vende apparecchiature recanti il proprio marchio, o rivende sotto il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri, oppure importa o esporta  apparecchiature in uno Stato membro nell’ambito di un’attività professionale;

Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri saranno chiamati a incoraggiare la progettazione  e la produzione  di apparecchiature   che tengano in considerazione  e facilitino la  dismissione  e il recupero, in particolare  il reimpiego e  il riciclaggio,  delle apparecchiature. In tale contesto gli Stati Membri dovranno adottare misure  affinché il produttore non impedisca attraverso  caratteristiche di progettazione o di fabbricazione, il reimpiego di apparecchiature e componenti.
 
Recupero e Trattamento
I produttori dovranno istituire  sistemi di recupero e trattamento dei RAEE, conformi alla normativa comunitaria, ricorrendo  alle migliori tecniche disponibili. Tali sistemi potranno essere individuali o collettivi e dovranno raggiungere entro il 2006 precisi obiettivi.

Finanziamento della raccolta  del trattamento  del recupero  e smaltimento

Rifiuti i provenienti dalle utenze domestiche

Per i  rifiuti nuovi, ossia provenienti da apparecchiature immesse sul mercato dopo 30 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva,  il legislatore comunitario ha previsto una responsabilità  finanziaria individuale  del produttore, che sarà responsabile del  finanziamento delle operazioni di smaltimento imputabili esclusivamente ai rifiuti derivanti dai propri prodotti e  potrà scegliere  se adempiere a tale obbligo  individualmente, o partecipando ad un sistema collettivo. A copertura dei futuri costi di smaltimento, il  produttore, quando immetterà un prodotto sul mercato, dovrà fornire una specifica garanzia finanziaria (partecipazione ad appropriati schemi di finanziamento, assicurazioni di riciclaggio, conti bancari bloccati, ecc.) Ciò al fine di evitare che  i costi della gestione  dei rifiuti derivanti da prodotti “Orfani”, ossia immessi da fabbricanti  non più esistenti ovvero  non  più identificabili,  ricadano sulla società o sugli altri produttori. Per lo stesso motivo il legislatore comunitario ha previsto  che  il produttore dovrà essere  chiaramente identificabile  attraverso un marchio apposto sul prodotto  che specifichi anche che lo stesso è stato immesso sul mercato  dopo 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva (in merito la Commissione europea promuoverà  la preparazione di norme  europee).
 
Per i rifiuti  "storici" (provenienti da apparecchiature poste sul mercato prima dello scadere dei trenta mesi  dall'entrata in vigore della Direttiva)  tutti i produttori dovranno condividere  la responsabilità  del finanziamento  della gestione dei rifiuti “Storici”, nell’ambito di finanziamenti collettivi  ai quali contribuiranno  proporzionalmente tutti i produttori esistenti  sul mercato nel momento in cui si verificheranno i costi (ad esempio in base alla rispettiva quota di mercato). I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ”ecologico” sostenuti dal produttore non potranno essere dallo stesso resi espliciti all’acquirente al momento della vendita. Unica eccezione è prevista per i costi di smaltimento dei rifiuti storici: il legislatore comunitario ha infatti stabilito che per un periodo transitorio pari a 8 anni (10 per i grandi apparecchi domestici) i produttori avranno la facoltà di indicare tali costi ai consumatori, al momento della vendita di nuovi prodotti.

Rifiuti provenienti dalle utenze diverse da quelle domestiche

Per i  rifiuti nuovi, ossia provenienti da apparecchiature immesse sul mercato dopo l'entrata in vigore della Direttiva, i produttori dovranno provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento.

Per i rifiuti “storici”  il finanziamento  dei costi graverà sui produttori nel momento in cui sostituiranno il prodotto con uno nuovo equivalente. Altrimenti l'onere del finanziamento e della corretta gestione ricadrà sui detentori.

Marcatura dei prodotti
Al fine di facilitare la raccolta separata dei  rifiuti,  i produttori  dovranno riportare sui prodotti un simbolo  rappresentato da un contenitore della spazzatura  mobile, barrato. Tale simbolo dovrà essere stampato in modo visibile , leggibile ed indelebile su tutti i prodotti immessi sul mercato dopo trenta mesi dall’entrata in vigore della direttiva. Qualora non fosse possibile riportare l’indicazione sul prodotto, causa dimensioni od uso  dello stesso,  essa dovrà essere riprodotta  sull’imballaggio, sulle istruzioni d’uso e sulla garanzia dell’apparecchio.
Inoltre sui prodotti dovrà essere apposto un ulteriore marchio identificativo del produttore e  indicante che il prodotto è "nuovo".

 

 

 


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